Citare il Fisco o l’esattore? La Cassazione: nessun litisconsorzio necessario

Cassazione civile, Sez. V, ord. 1° ottobre 2026, n. 26063

Quando una cartella di pagamento viene impugnata per vizi di notifica degli atti che la precedono, non serve evocare in giudizio sia l’ente impositore che l’agente della riscossione.

L’ordinanza ribadisce il principio che l’omessa evocazione dell’ente impositore non rende nullo né inammissibile il ricorso.

Il principio di diritto

Il contribuente che impugna una cartella emessa dall’agente della riscossione, deducendo la mancata notificazione oppure l’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione. Tra i due non sussiste litisconsorzio necessario: l’omessa notifica dell’atto presupposto è un vizio procedurale che rende nullo l’atto successivo, e non richiede la presenza in giudizio di entrambi i soggetti.

Chi contesta la cartella per vizi di notifica può citare il Fisco oppure l’esattore: la scelta è sua, e l’assenza dell’altro non rende il giudizio irregolare.

Se le contestazioni investano il merito della pretesa tributaria l’onere di chiamare in causa l’ente impositore grava sull’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999. La Corte chiarisce che tale chiamata ha natura sostanziale di litis denuntiatio, cioè di semplice avviso della lite al terzo perché possa intervenire: può avvenire con qualunque modalità idonea a portarla a conoscenza dell’ente, senza bisogno di alcuna autorizzazione del giudice.

Il caso esaminato

Una contribuente aveva impugnato una cartella relativa all’imposta di registro su una locazione, contestando soltanto la mancata o invalida notifica dell’avviso di liquidazione che ne era alla base, senza discutere il merito della pretesa. Dopo lo sgravio integrale della cartella, il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

In appello, la Corte di giustizia tributaria della Sicilia aveva dichiarato il gravame in parte inammissibile e in parte nullo, ritenendo tra l’altro che la contribuente avrebbe dovuto citare in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La Cassazione ha cassato la decisione con rinvio: nessun litisconsorzio necessario, e dunque nessuna nullità per la mancata evocazione dell’ente impositore.

Un consiglio pratico

Prima di impugnare una cartella, conviene individuare con precisione la natura dei vizi che si intendono far valere. Se si contesta soltanto la notifica degli atti presupposti, si può convenire indifferentemente l’ente impositore o l’agente della riscossione. Se invece si entra nel merito della pretesa, è prudente valutare con attenzione chi evocare, per prevenire eccezioni sulla legittimazione passiva.

Per una valutazione della vostra situazione specifica, il nostro studio è a disposizione.

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